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Ordinanza — n. 15542/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15542/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE ANTONIA MARIA nato a PALERMO il 08/11/1969 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Antonia Maria Cottone avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 30 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo la stessa non è motivata, è inammissibile, atteso che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e, quindi, anche laddove manchi la motivazione (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515), e comunque il motivo è manifestamente infondato, sia perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sua decisione, sia perché i motivi di appello sono effettivamente generici per le ragioni da essa illustrate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15542/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515), e comunque il motivo è manifestamente infondato, sia perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sua decisione, sia perché i motivi di appello sono effettivamente generici per le ragioni da essa illustrate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito furto di lieve entità legislazione in materia di energia reato di poca entità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE ANTONIA MARIA nato a PALERMO il 08/11/1969 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Antonia Maria Cottone avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 30 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo la stessa non è motivata, è inammissibile, atteso che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e, quindi, anche laddove manchi la motivazione (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515), e comunque il motivo è manifestamente infondato, sia perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sua decisione, sia perché i motivi di appello sono effettivamente generici per le ragioni da essa illustrate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec