Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15541/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA DOMENICO nato a PALERMO il 09/10/1957 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 3 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Costa per i reati di furto aggravato ed appropriazione indebita e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto il Costa dall'imputazione di appropriazione indebita e ha conseguentemente ridotto la pena; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto diretti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio per il furto era inammissibile perché eccessivamente generico e che, pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello nel rideterminare la pena si è limitata ad espungere l'aumento per la continuazione con il delitto di appropriazione indebita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito furto aggravato indennizzo per carcerazione preventiva azione civile licenziamento per furto aggravamento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA DOMENICO nato a PALERMO il 09/10/1957 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 3 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Costa per i reati di furto aggravato ed appropriazione indebita e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto il Costa dall'imputazione di appropriazione indebita e ha conseguentemente ridotto la pena; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto diretti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio per il furto era inammissibile perché eccessivamente generico e che, pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello nel rideterminare la pena si è limitata ad espungere l'aumento per la continuazione con il delitto di appropriazione indebita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec