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Ordinanza — n. 15540/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15540/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTI MARCO nato a PALERMO il 12/07/1988 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Marco Ferranti avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2019 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo che i motivi di appello erano specifici, risulta manifestamente infondato, atteso che con l'atto di appello il Palazzolo non si è confrontato con le ragioni poste a base della sua decisione dal Tribunale di Palermo, come già correttamente illustrato dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito truffa in materia di credito materiale elettrico e apparecchiature radio confisca dei proventi di reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTI MARCO nato a PALERMO il 12/07/1988 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Marco Ferranti avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2019 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo che i motivi di appello erano specifici, risulta manifestamente infondato, atteso che con l'atto di appello il Palazzolo non si è confrontato con le ragioni poste a base della sua decisione dal Tribunale di Palermo, come già correttamente illustrato dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i