Ordinanza — n. 15538/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ALESSIA nato a MARSALA il 26/12/1991 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della ricorrente, volta a segnalare il difetto di querela; /F/
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 luglio 2018 nella parte in cui aveva dichiarato Alessia Angileri non punibile per il reato di tentato furto aggravato per particolare tenuità del fatto; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ALESSIA nato a MARSALA il 26/12/1991 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della ricorrente, volta a segnalare il difetto di querela; /F/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 luglio 2018 nella parte in cui aveva dichiarato Alessia Angileri non punibile per il reato di tentato furto aggravato per particolare tenuità del fatto; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è inammissibile perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento che poggiano sul carattere occasionale e saltuario della sorveglianza sul bene oggetto del reato, mentre la ricorrente, sostenendo che la sorveglianza, nel caso concreto, non aveva siffatto carattere, solleva una censura di merito che non è ammessa in questa sede di legittimità; - che la procedibilità a querela, sopravvenuta per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ‘Mi ammende. C