Ordinanza — n. 15533/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO LOREDANA nato a PALERMO il 07/12/1971 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; , - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Loredana Colombo per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15533/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO LOREDANA nato a PALERMO il 07/12/1971 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Loredana Colombo per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/