Ordinanza — n. 15531/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO NICOLO' nato a RAVENNA il 31/12/1997 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 17 settmbre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Nicolò Scalabrino per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Nicolò Scalabrino; - che successivamente al ricorso Nicolò Scalabrino ha personalmente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. e che pertanto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15531/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 589, comma 2, cod. proc. pen. e che pertanto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO NICOLO' nato a RAVENNA il 31/12/1997 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 17 settmbre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Nicolò Scalabrino per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Nicolò Scalabrino; - che successivamente al ricorso Nicolò Scalabrino ha personalmente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. e che pertanto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
d) cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0