Ordinanza — n. 15530/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSSO ALO ROSARIO nato a TORTORICI il 03/10/1959 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. Affilio Scarcella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15530/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 9 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Rosario Trusso Alò per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione e della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono inammissibili, in quanto diretti in realtà a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSSO ALO ROSARIO nato a TORTORICI il 03/10/1959 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. Affilio Scarcella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 9 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Rosario Trusso Alò per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione e della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono inammissibili, in quanto diretti in realtà a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è inammissibile, in quanto non avanzata con il ricorso per cassazione, ma con la memoria difensiva contenente motivi nuovi e l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così