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Ordinanza — n. 15528/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15528/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO GIAMPIERO nato a PARTINICO il 07/01/1989 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Giampiero Palazzolo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 maggio 2018 che aveva affermato la sua penale responsabilità per i reati di furto aggravato di energia elettrica ed occupazione abusiva di immobile e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale specifica ed all'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo che i motivi di appello erano specifici, risulta manifestamente infondato, atteso che con l'atto di appello il Palazzolo non si è confrontato con le ragioni poste a base della sua decisione dal Tribunale di Palermo, che ha evidenziato l'irrilevanza della circostanza che l'imputato sia l'autore dell'allaccio abusivo e ha illustrato le ragioni che ostano all'applicazione della scriminante dello stato di necessità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15528/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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giusto motivo motivazione stato di bisogno motivi di rigore giustificato motivo per il mancato uso motivi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO GIAMPIERO nato a PARTINICO il 07/01/1989 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Giampiero Palazzolo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 maggio 2018 che aveva affermato la sua penale responsabilità per i reati di furto aggravato di energia elettrica ed occupazione abusiva di immobile e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale specifica ed all'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità sostenendo che i motivi di appello erano specifici, risulta manifestamente infondato, atteso che con l'atto di appello il Palazzolo non si è confrontato con le ragioni poste a base della sua decisione dal Tribunale di Palermo, che ha evidenziato l'irrilevanza della circostanza che l'imputato sia l'autore dell'allaccio abusivo e ha illustrato le ragioni che ostano all'applicazione della scriminante dello stato di necessità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis