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Ordinanza — n. 15524/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15524/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI MIRKO nato a SONDRIO il 17/11/1969 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio del 15 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Mirko Franchi per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 649, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che nel caso di specie la persona offesa, essendosi costituita parte civile, ha implicitamente manifestato la sua volontà di conseguire la punizione del colpevole, cosicché non è necessario che la stessa, essendo il reato divenuto perseguibile a querela, manifesti nuovamente tale sua volontà (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

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Ordinanza — n. 15524/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 649, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che nel caso di specie la persona offesa, essendosi costituita parte civile, ha implicitamente manifestato la sua volontà di conseguire la punizione del colpevole, cosicché non è necessario che la stessa, essendo il reato divenuto perseguibile a querela, manifesti nuovamente tale sua volontà (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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furto di lieve entità perseguimento penale per truffa recidiva nell'infrazione licenziamento per furto indagine per furto sanzione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI MIRKO nato a SONDRIO il 17/11/1969 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio del 15 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Mirko Franchi per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 649, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che nel caso di specie la persona offesa, essendosi costituita parte civile, ha implicitamente manifestato la sua volontà di conseguire la punizione del colpevole, cosicché non è necessario che la stessa, essendo il reato divenuto perseguibile a querela, manifesti nuovamente tale sua volontà (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec