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Ordinanza — n. 15521/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against false declaration conviction, ruling generalities must be truthful regardless of right to silence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Danilo Camerino inadmissible, upholding his conviction for false declaration under Article 496 of the Penal Code. The defendant argued that falsifying generalities invalidates the search report and claimed a legitimate excuse for lying, but the court rejected these defenses. The court ruled that while the right to silence exists, the obligation to provide truthful personal details remains absolute, and the intent to evade caution measures negated any claim of minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The obligation to provide truthful generalities to a public official is absolute and cannot be excused by the right to silence or the defense of legitimate exercise of a faculty, particularly when the false declaration aims to evade cautionary measures.

Parole chiave

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false declaration penalty right to silence limitation generalities truthfulness public official duty cautionary measures evasion appeal inadmissibility procedural costs award denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 30 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Danilo Camerino per il reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 496 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 30 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Danilo Camerino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 495 cod. pen
pen., che richiede solo che le false dichiarazioni siano dichiarate ad un pubblico ufficiale, e non per quello punito dall'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, Orlando
Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko
Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMERINO DANILO nato il 13/08/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 30 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Danilo Camerino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato in ogni caso, anche volendo accogliere la tesi in esso sostenuta per cui la falsità delle generalità determinerebbe l'invalidità del verbale di perquisizione, è manifestamente infondato, atteso che egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., che richiede solo che le false dichiarazioni siano dichiarate ad un pubblico ufficiale, e non per quello punito dall'art. 495 cod. pen., che richiede che le generalità vengano trasfuse in un atto pubblico; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che non può trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando, Rv. 282740;

Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876); - che pure il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben chiarito in motivazione perché, nel caso concreto, l'offesa non risulta particolarmente tenue, essendo il reato stato commesso al fine di eludere le sanzioni conseguenti alla violazione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d