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Ordinanza — n. 15515/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15515/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Santo Daniele Piampiano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15515/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

Parole chiave

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denuncia mendace false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità sviamento della giustizia denuncia spontanea falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Santo Daniele Piampiano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione e che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare alla mancata esclusione della recidiva, considerata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr.

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 f