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Ordinanza — n. 15514/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15514/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE PASQUALE nato a SCAFATI il 10/07/1956 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Pasquale Attianese avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 15514/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Pasquale Attianese avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale termine di sospensione durata dell'infrazione differimento dell'esecuzione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
pen., il termine di prescrizione massimo si colloca in epoca ben successiva alla sentenza d'appello ed anche alla presente decisione (al tempo di dieci anni, corrispondente al massimo edittale, va, infatti, aggiunto l'aumento di un quarto - due anni e sei mesi - previsto dall'art. 161 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE PASQUALE nato a SCAFATI il 10/07/1956 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Pasquale Attianese avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché il fatto ascritto all'imputato risulta commesso in data 8.3.2012, sicchè, ai sensi dell'art. 157 e dell'art.161 cod. pen., vista la pena edittale stabilita nella reclusione da tre a dieci anni, in relazione alla fattispecie di furto doppiamente aggravato ex art. 625, comma 3, cod. pen., il termine di prescrizione massimo si colloca in epoca ben successiva alla sentenza d'appello ed anche alla presente decisione (al tempo di dieci anni, corrispondente al massimo edittale, va, infatti, aggiunto l'aumento di un quarto - due anni e sei mesi - previsto dall'art. 161 cod. pen., oltre alle sospensioni, calcolate in ben 232 giorni).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2