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Ordinanza — n. 15511/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15511/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACOVIC GIGANTE nato a TREVISO il 17/05/1973 LEVACOVIC ENGY nato a MONTEBELLUNA il 21/10/1996 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di UDINE ROMETaRIIMIII;Tiif udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Engy e Gigante Levacovic avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15511/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti i ricorsi proposti da Engy e Gigante Levacovic avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revisione straordinaria adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Visti i ricorsi proposti da Engy e Gigante Levacovic avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACOVIC GIGANTE nato a TREVISO il 17/05/1973 LEVACOVIC ENGY nato a MONTEBELLUNA il 21/10/1996 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di UDINE ROMETaRIIMIII;Tiif udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Engy e Gigante Levacovic avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, con cui si contesta violazione di legge o vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria sanzionatoria concordata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte, con principio condiviso dal Collegio, ha già affermato che, in tema di patteggiamento, il trattamento sanzionatorio applicato può essere ragione di ricorso soltanto in caso di illegalità della pena, neppure potendo essere censurati meri errori di calcolo che non incidano sulla legalità della sua misura finale (vedi Sez. U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione; Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915). Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980;

Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, La Sala, Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718. Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, rientri solo la sua illegalità. Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta ma anzi i ricorrenti si dolgono espressamente, ed inammissibilmente per quanto chiarito, della misura della sanzione da loro stessi concordata per eccessiva severità rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità della ricorrente (Engy Levacovic) ovvero, genericamente, per il mancato allineamento al minimo edittale (Gigante Levacovic).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).eetes P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis