Ordinanza — n. 15510/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI ROSA nato a CATANIA il 17/10/1989 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione e relative al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341 bis cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 15510/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione e relative al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. (pag.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI ROSA nato a CATANIA il 17/10/1989 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione e relative al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. (pag.
3) Osservato che il motivo sull'art. 114 cod. pen. è inammissibile perché interamente versato in fatto e comunque reiterativo di censura già proposta innanzi alla Corte di appello che ha puntualmente risposto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembr