Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision regarding the evaluation of evidence and the specific nature of the crime. The court rejected these claims because the appeal failed to provide a specific critique of the lower court's analysis of the statutory elements and the reasons for deeming the conduct not of particular triviality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific criticism of the lower court's reasoning and merely reproduces arguments already properly examined and dismissed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE GERLANDO nato a PORTO EMPEDOCLE il 18/01/1952 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reati di cui all'art.388 cod. pen. (pag. 2-3).
Rilevato che il motivo sul 131 bis cod. pen. è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembr