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Ordinanza — n. 15508/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLOMAGNO GIUSEPPE nato a LAURIA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che i motivi sul vizio di procedura è generico, posto che la sentenza della Corte di appello, ha puntualmente evidenziato (pag.6 e 7) le ragioni della sua manifesta infondatezza e il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione.

Regesto Legislator

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art. 603 c.p; Ordinanza — n. 15508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il giudice dell'appello non è tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., potendo in tal senso provvedere - come avvenuto nel caso di specie - motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01). Ed in questo senso è onere della difesa dimostrare la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso riconsiderazione esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 603 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLOMAGNO GIUSEPPE nato a LAURIA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che i motivi sul vizio di procedura è generico, posto che la sentenza della Corte di appello, ha puntualmente evidenziato (pag.6 e 7) le ragioni della sua manifesta infondatezza e il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione.

Osservato che il giudice dell'appello non è tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., potendo in tal senso provvedere - come avvenuto nel caso di specie - motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01). Ed in questo senso è onere della difesa dimostrare la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite.

Onere, questo, non assolto dal ricorrente. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicem