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Ordinanza — n. 15507/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lack of criticism of arguments does not constitute a motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning, but the Court found no such flaw because the decision explicitly addressed that the confiscated funds constituted profit from drug trafficking. Consequently, the requirement for a critical analysis of the arguments was deemed satisfied by the specific factual finding.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested decision has critically analyzed the arguments presented by the parties.

Parole chiave

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defect of motivation critical analysis of arguments inadmissible appeal drug trafficking profit procedural costs sanzioni pecuniarie confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.p.
Art. 385 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDDAD MOHAMED nato il 18/05/1998 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sul fatto che il denaro confiscato costituisce il profitto del reato di spaccio. (pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 Il Consl