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Ordinanza — n. 15506/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specificity and merely repeated arguments already properly addressed by the Court of Appeal. The appellant argued for reconsideration of the defendant's conduct, but the court found the appeal failed to introduce new elements or challenge the established reasoning regarding the lack of particular leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by reproducing critically reviewed facts without new arguments, as the lower court has already correctly addressed the reasons for the defendant's conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments Court of Cassation procedural costs fine fund payment review of facts risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOMIR ABDUL nato il 02/08/1980 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Rilevato che lo stesso è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 3). Osservato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consieryestensore Il Presidente