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Ordinanza — n. 15504/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15504/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15504/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULLO VINCENZO nato a CAVA DE' TIRRENI il 09/07/1981 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, costituendo lo stesso mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di resistenza che del reato di oltraggio (pag. 6,7), pertanto, non censurabile in questa sede.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, costituendo lo stesso mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di resistenza che del reato di oltraggio (pag. 6,7), pertanto, non censurabile in questa sede.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione sanzione internazionale sanzione disciplinare dell'avvocato riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULLO VINCENZO nato a CAVA DE' TIRRENI il 09/07/1981 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, costituendo lo stesso mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di resistenza che del reato di oltraggio (pag. 6,7), pertanto, non censurabile in questa sede.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci