Ordinanza — n. 15503/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1981 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; ()r Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso. Ritenuto che non è previsto dalla legge il ricorso avverso la sentenza di appello depositata tardivamente e non notificata alle parti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che non è previsto dalla legge il ricorso avverso la sentenza di appello depositata tardivamente e non notificata alle parti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1981 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; ()r Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso. Ritenuto che non è previsto dalla legge il ricorso avverso la sentenza di appello depositata tardivamente e non notificata alle parti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202