Ordinanza — n. 15502/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABENA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla congruità dello stesso, tenuto conto dei precedenti penali e del danno cagionato al querelante. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'e ammende. Così deciso 1 dicembre 20
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla congruità dello stesso, tenuto conto dei precedenti penali e del danno cagionato al querelante. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'e ammende. Così deciso 1 dicembre 20
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABENA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla congruità dello stesso, tenuto conto dei precedenti penali e del danno cagionato al querelante. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'e ammende. Così deciso 1 dicembre 20