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Ordinanza — n. 15501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOCCA MICHELE nato a BARI il 25/02/1975 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Rilevato che il motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede, né il ricorrente contesta che la Corte di appello non ha dato atto in sentenza della deduzione del motivo.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede, né il ricorrente contesta che la Corte di appello non ha dato atto in sentenza della deduzione del motivo.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni ripetibili condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOCCA MICHELE nato a BARI il 25/02/1975 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Rilevato che il motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede, né il ricorrente contesta che la Corte di appello non ha dato atto in sentenza della deduzione del motivo.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente,