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Ordinanza — n. 15500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE nato a BRINDISI il 0E/08/1971 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sul dolo del reato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sul dolo del reato);

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa prove irrilevanti mancata prova della solvibilità documenti mancanti sufficienza delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE nato a BRINDISI il 0E/08/1971 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sul dolo del reato);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre