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Ordinanza — n. 15499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da FORTINI SIMONE, nato a Roma il 19/02/1978 avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che dà correttamente ed esaustivamente conto dei numerosi precedenti penali del ricorrente (cfr. p. 21 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: p. 21 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali modalità di calcolo dell'ammenda aggravamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale pena complementare
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da FORTINI SIMONE, nato a Roma il 19/02/1978 avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che dà correttamente ed esaustivamente conto dei numerosi precedenti penali del ricorrente (cfr. p. 21 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigli estensore Il Presid