Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to timely raise procedural nullity exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment and citation order were not translated into English and that notification to the appointed lawyer was unclear. The court rejected these claims because the defects were general nullities not timely raised, no specific prejudice to defense rights was shown, and the notification was valid at the elected domicile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: General nullities must be raised timely; failure to do so renders the appeal inadmissible, and lack of translation does not constitute nullity without specific prejudice to defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH LAMIN nato il 22/10/1989 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; () Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi del ricorso. Il primo motivo relativo alla mancata traduzione in inglese del decreto di citazione in appello è inammissibile, perché trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio non tempestivamente eccepita. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto è stato notificato al difensore di fiducia e questi non ha mai sollevato alcuna eccezione in udienza.
E' inammissibile anche la censura relativa alla mancata traduzione in inglese della sentenza di secondo grado: non può configurarsi nullità, infatti, non avendo il ricorrente individuato specifici profili indicativi di una pregiudizio al diritto di difesa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103). Il secondo motivo relativo all'incertezza della notifica all'imputato del decreto notificato al difensore di fiducia ove aveva eletto domicilio è inammissibile perché privo di fondamento: mancano, infatti, i presupposti logici, posto che il decreto è stato notificato presso il domicilio eletto. il terzo motivo relativo alla mancanza del dolo è inammissibile perché assolutamente generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1