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Ordinanza — n. 15495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rodofili Nicola, nato a Roma 1'11.07.1977 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretto uso delle coordinate ermeneutiche operanti in materia, là dove ha osservato che dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni del teste Giubilei risultava come l'imputato avesse colpito e aggredito verbalmente gli agenti operanti ricorrendo a un impiego di forza volto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi al loro intervento, di tal ché era da escludere la configurabilità di una ipotesi di c.d. resistenza passiva;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretto uso delle coordinate ermeneutiche operanti in materia, là dove ha osservato che dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni del teste Giubilei risultava come l'imputato avesse colpito e aggredito verbalmente gli agenti operanti ricorrendo a un impiego di forza volto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi al loro intervento, di tal ché era da escludere la configurabilità di una ipotesi di c.d. resistenza passiva;

Parole chiave

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reati violenti reato di coazione violenza contro le autorità perseguimento penale per diffamazione agente di polizia traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rodofili Nicola, nato a Roma 1'11.07.1977 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretto uso delle coordinate ermeneutiche operanti in materia, là dove ha osservato che dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni del teste Giubilei risultava come l'imputato avesse colpito e aggredito verbalmente gli agenti operanti ricorrendo a un impiego di forza volto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi al loro intervento, di tal ché era da escludere la configurabilità di una ipotesi di c.d. resistenza passiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigli-r re