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Ordinanza — n. 15494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALL° MOUHAMED nato il 02/01/1996 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAMNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la disponibilità da parte dell'imputato dell'intero quantitativo della droga sequestrata e la conseguente non riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la disponibilità da parte dell'imputato dell'intero quantitativo della droga sequestrata e la conseguente non riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti sostanze soggette a restrizione pena pecuniaria sospesa pericolo di traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WALL° MOUHAMED nato il 02/01/1996 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAMNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la disponibilità da parte dell'imputato dell'intero quantitativo della droga sequestrata e la conseguente non riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre