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Ordinanza — n. 15493/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge the court's factual finding of threats versus mere hostile expressions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduced reading of the facts, claiming the acts were merely reactive expressions of hostility rather than the serious threats found by the lower court. The court rejected this argument, noting that the lower court correctly identified the conduct as genuine threats capable of intimidating military personnel during their duties, and cited established case law regarding the concurrence of offenses in resistance to public officials.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma primo, cod. pen.; Art. 363-bis, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide a valid legal ground to challenge the lower court's specific factual finding that distinguishes between mere hostile expressions and concrete threats intended to intimidate public officials.

Parole chiave

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resistance to public officials inadmissibility of appeal threats versus expressions concorso formale di reati Corte di Cassazione factual findings military intimidation minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma primo, cod. pen.
Quanto al secondo motivo deve ricordarsi che "In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod.
Art. 363-bis, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771
pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio" (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLONI ALEX nato a ROMA il 26/05/1979 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimiclatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.

Quanto al secondo motivo deve ricordarsi che "In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio" (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Co e