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Ordinanza — n. 15492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as complaint is a stereotyped statement lacking connection to the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of a specific connection between the complaint and the contested judgment. The appellant argued for acquittal based on circumstances requiring it, but the lower court had already found the conduct proven under specific criminal articles. The court ruled that the complaint was merely a stereotyped statement without any factual linkage to the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal complaint must specifically link the alleged errors to the contested judgment; a stereotyped statement lacking such connection renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal stereotyped complaint lack of connection criminal procedure Court of Cassazione condono delle spese procedurali spese di difesa impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKHAMA IMAD nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Ritenuto che il motivo sulla omessa valutazione delie circostanze che imponevano il proscioglimento dell'imputato è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre