Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15487/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15487/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCI AUGUSTO nato a ROMA il 08/02/1981 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABFNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. (pag. 3-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. (pag. 3-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione motivi di cassazione impedimento di un atto dell'autorità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCI AUGUSTO nato a ROMA il 08/02/1981 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABFNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. (pag. 3-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente