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Ordinanza — n. 15485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Argiolas Maurizio, nato a Cagliari il 05.07.1972 avverso la sentenza del 7 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso L, 4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha osservato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ostavano l'intensità del dolo, così come risultante dalle• modalità dell'azione, unitamente ai numerosi precedenti penali.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che già i siffatti profili costituiscono elementi idonei nell'ottica di rigettare la richiesta difensiva, indipendentemente dalla ritenuta sussistenza dell'abitualità del comportamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti impedimenti all'allontanamento verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazione motivata evasione all'obbligo di contribuzione eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
è inammissibile perché costituito da censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha osservato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Argiolas Maurizio, nato a Cagliari il 05.07.1972 avverso la sentenza del 7 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso L, 4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha osservato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ostavano l'intensità del dolo, così come risultante dalle• modalità dell'azione, unitamente ai numerosi precedenti penali.

Considerato che già i siffatti profili costituiscono elementi idonei nell'ottica di rigettare la richiesta difensiva, indipendentemente dalla ritenuta sussistenza dell'abitualità del comportamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consi9sliere estensore Il Pr ide