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Ordinanza — n. 15483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges citing specific facts and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing for personal use of marijuana, generic mitigating circumstances, and a specific cause of non-punishment. The court rejected these claims because the lower court correctly identified the gravity of the conduct, the appellant's criminal history, and the evidence of drug trafficking intent based on seized quantities and cash.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals containing only specific factual criticisms or non-legal arguments that do not challenge the reasoning of the contested judgment must be declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction specific factual criticism non-legal arguments Corte di Cassazione traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIGAU VITTORIO nato a VILLACIDRO il 22/09/1952 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: la non lievità del fatto, basandosi sulla gravità della condotta, anche in ragione del dato ponderale; la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, anche specifici; la destinazione allo spaccio dei 61 gr. di marijuana sequestrata, in ragione del quantitativo (300 singole dosi droganti), del contemporaneo rinvenimento di 300 euro in banconote di piccolo taglio e di plurimi materiali funzionali all'attività di spaccio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consig