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Ordinanza — n. 15482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI IMAD nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAB.I NA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive in punto di mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena base.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive in punto di mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena base.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI IMAD nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAB.I NA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive in punto di mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena base.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2