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Ordinanza — n. 15481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ VINCENZ nato il 06/01/1944 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABLNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione (pag. 5, 6). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione (pag. 5, 6). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ VINCENZ nato il 06/01/1944 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABLNA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione (pag. 5, 6). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2