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Ordinanza — n. 15477/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15477/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASUNI MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 09/12/1961 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABENA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto.

Parole chiave

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allontanamento in diritto degli stranieri inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari motivo d'asilo rischio d'emigrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASUNI MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 09/12/1961 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABENA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, sottolineando i precedenti dell'imputato. La Corte di appello ha, infine, posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (le precedenti condanne) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d