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Ordinanza — n. 15476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1972 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 341 cod. pen. (pag. 2-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 341 cod. pen. (pag. 2-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202

Parole chiave

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concussione sanzioni pecuniarie pubblica istigazione a delinquere motivi di cassazione risarcimento alle vittime di reati pene e misure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1972 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 341 cod. pen. (pag. 2-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 202