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Ordinanza — n. 15473/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and failure to address distinct legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity to be examined at the level of legality. The appellant's arguments merely reproduced points already critically analyzed and rejected by the Court of Appeal without offering new legal reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already critically examined and rejected by the lower court without presenting distinct legal grounds.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal level of legality repetition of arguments procedural costs Court of Cassation distinct legal grounds infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIANA DANIELE nato a GALLIPOLI il 30/01/1991 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABENA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Rilevato che lo stesso è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 2). Osservato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliq stensore Il Pres nte