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Ordinanza — n. 15472/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive grievances barred by law under articles 676 and 667 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's order to destroy confiscated assets, but the court found these grievances were merely repetitive of those already rejected at the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that such repeated complaints are legally prohibited in the final stage of proceedings under the specified articles.

Regesto Legislator

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Art. 676, 667 cod. proc. pen.: Repeated grievances regarding the same decision are inadmissible in the final stage of proceedings.

Parole chiave

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repetitive grievances inadmissible appeal confiscated assets Code of Criminal Procedure final stage proceedings restituzione della proprietà sottrazione di cose sequestrate azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
Art. 667 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATICHECCHIA GIANCARLO nato a COSENZA il 09/06/1969 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze reiterative di quelle dedotte dinnanzi alla Corte di appello, che, ex artt. 676 e 667 cod. proc. pen. dichiarava inammissibile l'opposizione all'ordinanza del 23/02/2022 della predetta Corte, con la quale si statuiva la distruzione dei beni confiscati.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere est)2nsore Il Preside te