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Ordinanza — n. 15471/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual complaints rather than legal grounds. The appellant argued against a custody restriction, but the lower court had already addressed these points by confirming the mother's presence at a workplace where she served customers. Consequently, the court rejected the petition as repetitive and lacking merit in the finality jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in finality jurisdiction are inadmissible if they consist merely of factual complaints or repeat arguments already fully addressed by the court of first instance.

Parole chiave

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finality jurisdiction inadmissible appeal factual complaints repetitive arguments custody restriction court of cassation procedural dismissal aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOKHOA DOROTHY nato il 03/08/1975 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di Fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, sottolineando che all'imputata era consentito unicamente allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo strettamente necessario a prelevare la figlia da scuola.

Gli operanti avevano, invece, modo di accertare che la predetta si recava in un negozio lontano da casa, ove lavorava in precedenza, e ove era vista servire dei clienti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigli tensore