Ordinanza — n. 15470/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU BERENA nato il 12/06/1989 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABI:NA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta (p. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consikiereptensore Il PresA nte
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consikiereptensore Il PresA nte
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU BERENA nato il 12/06/1989 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABI:NA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta (p. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consikiereptensore Il PresA nte