Ordinanza — n. 15469/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITRARO ANTONIO nato a MISTERBIANCO il 08/08/1948 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione del beneficio della pena sospesa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come la riabilitazione concessa in relazione a delitto relativo ad altra condanna per la quale la pena è stata già sospesa non consente, comunque, un nuovo riconoscimento della pena sospesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 15469/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, deve ricordarsi che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (Vedi, Sez. U., n.23/95, Rv. 201548). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITRARO ANTONIO nato a MISTERBIANCO il 08/08/1948 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione del beneficio della pena sospesa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come la riabilitazione concessa in relazione a delitto relativo ad altra condanna per la quale la pena è stata già sospesa non consente, comunque, un nuovo riconoscimento della pena sospesa.
Inoltre, deve ricordarsi che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (Vedi, Sez. U., n.23/95, Rv. 201548). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliére estensore , Il Presidente