Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA' SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che all'imputato, il quale ha opposto resistenza all'interno del carcere, è stata inflitta anche sanzione disciplinare - è generico, replicando i motivi di appello, ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, oltre che manifestamente infondato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA' SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che all'imputato, il quale ha opposto resistenza all'interno del carcere, è stata inflitta anche sanzione disciplinare - è generico, replicando i motivi di appello, ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, oltre che manifestamente infondato.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di doppia punibilità regime penitenziario reiterazione di reati penali atto sessuale con un detenuto diritto penitenziario riesame dell'entità pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA' SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che all'imputato, il quale ha opposto resistenza all'interno del carcere, è stata inflitta anche sanzione disciplinare - è generico, replicando i motivi di appello, ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, oltre che manifestamente infondato.

Non integra, infatti, una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, come ben spiegato dalla Corte di appello, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014 (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, Montella, Rv. 278099 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dic