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Ordinanza — n. 15466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRAPUTO FILIPPO nato a SCIACCA il 20/08/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e lette le conclusioni sc:ritte dell'avvocato Calogero Lanzarone, che ha insistito nei motivi del ricorso. Ritenuto che il primo motivo relativo al dolo del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, soffermandosi sulla contradditttorietà della versione dei fatti resa dall'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo relativo al dolo del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, soffermandosi sulla contradditttorietà della versione dei fatti resa dall'imputato.

Parole chiave

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prova del dolo perseguimento penale per truffa falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni dolo determinante imputazione per reati di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRAPUTO FILIPPO nato a SCIACCA il 20/08/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e lette le conclusioni sc:ritte dell'avvocato Calogero Lanzarone, che ha insistito nei motivi del ricorso. Ritenuto che il primo motivo relativo al dolo del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, soffermandosi sulla contradditttorietà della versione dei fatti resa dall'imputato.

Considerato che il secondo motivo è, anch'esso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha evidenziato la non concedibilità della pena sospesa in ragione dell'esistenza di due precedenti condanne con pena sospesa a carico dell'imputato; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigl