Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFIERRO CARLO nato a AVERSA il 14/11/1973 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla gravità della condotta. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla gravità della condotta. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa spese di esecuzione condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFIERRO CARLO nato a AVERSA il 14/11/1973 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla gravità della condotta. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2