Ordinanza — n. 15389/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROTTI ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/02/1974 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi su rinvio disposto a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 15.12.2015, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13.11.2012 nei confronti di Perrotti Antonio e Perrotti Bartolomeo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del secondo per essere il reato estinto per morte del reo mentre ha rideterminato la pena nei confronti del primo in anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROTTI ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/02/1974 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi su rinvio disposto a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 15.12.2015, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13.11.2012 nei confronti di Perrotti Antonio e Perrotti Bartolomeo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del secondo per essere il reato estinto per morte del reo mentre ha rideterminato la pena nei confronti del primo in anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Perrotti Antonio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il ricorso, sotto l'egida del vizio di motivazione, svolge una generica critica della sentenza impugnata senza individuare singole statuizione o profili e censurando nei medesimi termini anche il trattamento sanzionatorio. 4.Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Consiufor