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Ordinanza — n. 15384/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco del 3 settembre 2021, ha rideterminato - tra l'altro - la pena inflitta a Nikolov Giacomo nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nikolov, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sulla base dell'erroneo rilievo che la somma offerta a titolo di risarcimento non fosse idonea a compensare integralmente il danno cagionato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nikolov, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sulla base dell'erroneo rilievo che la somma offerta a titolo di risarcimento non fosse idonea a compensare integralmente il danno cagionato.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario diritto al risarcimento danni risarcimento per atto illecito revisione della sentenza penale azione civile

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLOV GIACOMO nato a BATTIPAGLIA il 05/09/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco del 3 settembre 2021, ha rideterminato - tra l'altro - la pena inflitta a Nikolov Giacomo nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nikolov, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sulla base dell'erroneo rilievo che la somma offerta a titolo di risarcimento non fosse idonea a compensare integralmente il danno cagionato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il