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Ordinanza — n. 15380/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15380/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIACOMO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/06/1963 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Ferrara Giacomo, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione del'art. 606 ,lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15380/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione del'art. 606 ,lett.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie azione penale gravi addebiti penali presentazione di denunce penali partecipazione al reato facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIACOMO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/06/1963 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Ferrara Giacomo, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione del'art. 606 ,lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate nell'impugnazione sono aspecifiche e non si confrontano con la sentenza impugnata che ha accertato che l'odierno ricorrente aveva sottratto energia elettrica ed al momento dell'intervento della Polizia giudiziaria stava saldando dei tubi di metallo utilizzando proprio la corrente proveniente dalla presa Enel.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i