Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding procedural nullity and lack of specific motivation in criminal appeal. The court rejected the claim due to insufficient concrete elements supporting the alleged violations. The decision upholds the lower court's judgment on procedural and substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the appellate court violated procedural norms by failing to explicitly declare the defendant's non-culpability and inconsistently applied rules regarding abbreviated proceedings. The court rejected these claims because the appeal lacked concrete elements to prove specific violations of the obligation to immediately declare non-punishability after the defendant waived responsibility grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.; The Court of Cassation holds that a cassation appeal based on generic allegations of procedural nullity or lack of motivation is inadmissible unless the appellant provides concrete elements demonstrating specific violations of the duty to declare non-punishability or point out precise inconsistencies in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCATO GIAMBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 14/01/1982 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marcato Giamberto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia in data 11. 11 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 18.2.2019 che aveva ritenuto l'imputato responsabile, unitamente a Vivian Anna, del reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen. e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen equivalente alle aggravanti contestate, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, eclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 140,00 di multa.
2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. Si duole in particolare della mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento a favore dell'imputato per non aver commesso il fatto e della violazione delle norme che disciplinano il giudizio abbreviato.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero deve ritenersi inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01). Né il ricorrente ha indicato le violazioni da cui. sarebbe affetta la sentenza impugnata con riguardo al secondo profilo evidenziato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciss in Ro