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Ordinanza — n. 15375/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dalla Santa Casa Genny e Dalla Santa Casa Soriel la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 70,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, le imputate - con due distinti atti tra loro coincidenti - deducendo, con un unico motivo, inosservanza del precetto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a illogicità ed insufficienza della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Dalla Santa Casa Genny e Dalla Santa Casa Soriel la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 70,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, le imputate - con due distinti atti tra loro coincidenti - deducendo, con un unico motivo, inosservanza del precetto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a illogicità ed insufficienza della motivazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio disobbedienza alla decisione dell'autorità impugnazione di decisioni amministrative soppressione di prestazioni d'invalidità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dalla Santa Casa Genny e Dalla Santa Casa Soriel la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 70,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, le imputate - con due distinti atti tra loro coincidenti - deducendo, con un unico motivo, inosservanza del precetto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a illogicità ed insufficienza della motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DALLA SANTA CASA GENNY nato a LANCIANO il 19/09/1983 DALLA SANTA CASA SORIEL nato a DOLO il 25/09/1986 avverso la sentenza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dalla Santa Casa Genny e Dalla Santa Casa Soriel la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 70,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, le imputate - con due distinti atti tra loro coincidenti - deducendo, con un unico motivo, inosservanza del precetto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a illogicità ed insufficienza della motivazione.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P