Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable grounds regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not justiciable in a review of legality. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing logic, but the appellate court's reasoning was deemed sound and consistent with procedural rules. Consequently, the Court upheld the lower court's discretion in determining a median sentence without requiring detailed justification for non-extreme penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 132, 133, 133-bis c.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive reasoning of the Court of Appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances or the quantification of a sentence within the median range, as such decisions are reserved to the court of first instance and are not subject to scrutiny for lack of motivation unless the penalty approaches the maximum statutory limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NAJI ABDELAATI nato il 15/03/1977 avverso la sentenza dei 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova del 3 dicembre 2018, ha rideterminato la pena inflitta a En Naji Abdelaati nella misura di nove di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, ed in particolare: violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; violazione degli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen., oltre a carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla quantificazione della pena inflittagli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d